Il Santuario per i mammiferi marini è un'area marina protetta internazionale creata ai sensi di un Accordo internazionale tra Francia, Italia e Principato di Monaco per tutelare un vasto tratto di mare costituito da zone marittime situate nelle acque interne e nei mari territoriali della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Principato di Monaco, nonché dalle zone di alto mare adiacenti. Per la sua vasta estensione, per la vincolistica e per l'iter istitutivo, risulta atipica rispetto alle altre aree marine protette italiane.
Il Santuario per i mammiferi marini è stato inoltre inserito nella lista delle Aree specialmente protette di importanza mediterranea (Specialy Protected Areas of Mediterranean Importance - SPAMIs ) prevista dal Protocollo sulle aree specialmente protette e la diversità biologica nel Mediterraneo (Protocollo SPA) della Convenzione quadro per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera mediterranea (Convenzione di Barcellona).
Stati interessati
Direzioni Marittime competenti per area
Componenti del Comitato di pilotaggio
Per la definizione delle misure nazionali e delle misure da proporre, in accordo con gli altri Stati Parte è istituito, con l'articolo 3 della legge 11 ottobre 2001, n. 391 un comitato di pilotaggio dell'Accordo internazionale (Roma il 25 novembre 1999) , composto da:
Al comitato partecipano altresí, con funzioni consultive, tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute.Il comitato può essere integrato da esperti designati dai Ministri rappresentati.
Il comitato è presieduto dal rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
I rappresentanti sono in fase di designazione.
Sorveglianza
L'articolo 13 dell'Accordo Internazionale, per assicurare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo stesso, prevede che le Parti facciano appello in particolare ai servizi abilitati ad esercitare la sorveglianza in mare. Esse si impegnano a cooperare e scambiarsi ogni informazione necessaria al riguardo. A questo scopo le Parti faciliteranno l'utilizzo reciproco dei loro porti aerei e marittimi secondo procedure semplificate.

Il Santuario è costituito da zone marittime situate nelle acque interne e nei mari territoriali della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana e del Principato di Monaco, nonché dalle zone di alto mare adiacenti.
I suoi limiti sono i seguenti:
La superficie è di circa 87.000 kmq.
La Conferenza dei Plenipotenziari della Convenzione per la protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento (Convenzione di Barcellona) ha adottato nel 1995 il protocollo sulle aree specialmente protette e la diversità biologica nel Mediterraneo (Protocollo SPA) al quale aderiscono attualmente 17 Stati e organismi internazionali.
Il Protocollo, composto da 32 articoli, sancisce il dovere degli Stati di protezione, conservazione e gestione sostenibile del Mediterraneo di aree di particolare valore, anche attraverso l'istituzione di aree protette, e di specie in via d'estinzione o minacciate. Il Protocollo prevede, tra l'altro, la compilazione di una Lista di Aree specialmente protette di importanza mediterranea (Specialy Protected Areas of Mediterranean Importance - SPAMIs), che possono comprendere anche spazi di alto mare, per le quali sono stabiliti particolari impegni di conservazione.
Il Santuario per i mammiferi marini è stato inserito nella lista delle Speciali Aree Protette di importanza mediterranea in occasione della XII^ Conferenza degli Stati aderenti alla Convenzione tenutosi a Monaco dal 14 al 17 novembre 2001.
Le informazioni sul sistema della Convenzione di Barcellona e il testo integrale del protocollo è disponibile sul sito ufficiale del Piano d'Azione per il Mediterraneo.
Fatto salvo gli articoli n. 4-5-6-7-8 dell'Accordo di seguito riportati, al momento non sono state ancora stabilite da parte Italiana specifiche misure relative alla salvaguardia nell'area, ad eccezione di quanto riportato nell'art. 5 della Legge 391/2001 nel quale si vieta la competizione di barche veloci a motore.
Articolo 4
Le Parti si impegnano a prendere nel Santuario le misure appropriate indicate agli articoli seguenti, per garantire uno stato di conservazione favorevole dei mammiferi marini proteggendoli, insieme al loro habitat, dagli impatti negativi diretti o indiretti delle attività umane.
Articolo 5
Le Parti cooperano allo scopo di valutare periodicamente lo stato delle popolazioni di mammiferi marini, le cause di mortalità e le minacce che gravano sul loro habitat e in particolare sulle loro funzioni vitali, come l'alimentazione e la riproduzione.
Articolo 6
1.Tenuto conto dei loro impegni internazionali, le Parti esercitano la sorveglianza nel Santuario e intensificano la lotta contro ogni forma di inquinamento, di origine marittima o tellurica, che abbia o sia suscettibile di avere un impatto diretto o indiretto sullo stato di conservazione dei mammiferi marini.2.Le Parti adottano strategie nazionali miranti alla soppressione progressiva degli scarichi di sostanze tossiche nel Santuario, accordando la priorità a quelle elencate nell'Allegato I del Protocollo della Convenzione di Barcellona relativa alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da fonti e attività situate a terra.
Articolo 7
Nel Santuario le Parti: a.vietano ogni presa deliberata o turbativa intenzionale dei mammiferi: possono tuttavia autorizzare prese non letali in situazioni di urgenza o nel quadro di lavori di ricerca scientifica "in situ" condotti nel rispetto del presente Accordo; b.si conformano alla normativa internazionale e della Comunità Europea, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo e la detenzione dello strumento da pesca denominato "rete derivante"; c.si concertano, per quanto necessario, in vista di promuovere nei fori competenti, dopo valutazione scientifica, l'adozione di regole riguardanti l'uso di nuovi sistemi di pesca che potrebbero comportare la cattura dei mammiferi marini o mettere in pericolo le loro risorse alimentari, tenuto conto del rischio di perdita o abbandono degli strumenti da pesca in mare.
Articolo 8
Nel Santuario le Parti regolamentano l'osservazione dei mammiferi marini a fini turistici. L' inserimento del Santuario per i mammiferi marini nella Lista di Aree specialmente protette di importanza mediterranea (Specialy Protected Areas of Mediterranean Importance - SPAMIs ), impegna i 17 Stati e organismi internazionali aderenti al Protocollo SPA al rispetto della vincolistica di cui sopra.